Cancellazione per irreperibilità

Servizio attivo

Si presuppone che l'interessato non abbia più dimora abituale nel Comune e non abbia provveduto a dichiarare la propria residenza nel comune di emigrazione


A chi è rivolto

Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nel Comune

Descrizione

La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità avviene nei seguenti casi:

  • a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale;
  • quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati la persona sia risultata irreperibile;
  • per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea, la cancellazione può avvenire anche per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo.

La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall’inizio della procedura di cancellazione.
Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; tanto che finchè si presume una sua presenza sul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l’indirizzo di destinazione, l’Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.

Il procedimento per l’irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l’ufficiale d’anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l’assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall’art. 7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all’interessato o ai genitori dei minori.
La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.

Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno

Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno.
In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del D.P.R. n.223/1989).

Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.

Pertanto la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi:

  • il primo costituito dall’omessa dichiarazione;
  • il secondo rappresentato dal decorso di 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.

Dalla lettura coordinata dell’art. 7 e dell’art. 11 del medesimo D.P.R. n. 223/1989, si desume che il termine di sei mesi vada riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.

Copertura geografica

Comune di Vimodrone

Come fare

Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie.

Cosa serve

La richiesta di cancellazione va presentata utilizzando la modulistica scaricabile nella sezione "Documenti"

Cosa si ottiene

La cancellazione dall'anagrafe

Tempi e scadenze

  1. Irreperibilità accertata: almeno un anno dalla data del primo accertamento effettuato dalla polizia locale seguito dalla comunicazione dell'ufficio Anagrafe di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità;
  2. Irreperibilità per mancato rinnovo dimora abituale: 30 giorni dalla data della comunicazione dell'ufficio Anagrafe di avvio del procedimento di cancellazione per mancato rinnovo dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno;
  3. Irreperibilità al censimento: 30 giorni dalla data del primo accertamento effettuato dal Corpo di polizia locale seguito dalla comunicazione dell'ufficio Anagrafe di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità al censimento.

Quanto costa

Non è previsto alcun costo

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 30/10/2025, 09:45

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