UFFICIO
Dichiarazione di nascita
Il genitore deve dichiarare la nascita del figlio all’Ufficiale di Stato Civile del comune o alla Direzione Sanitaria per redigere l’atto di nascita.
A chi è rivolto
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita
La denuncia di nascita può essere effettuata:
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
- in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro;
- in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;
- da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro (vedi casi particolari).
Descrizione
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’Ufficiale di Stato Civile per consentire che venga redatto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Il figlio di cittadini stranieri non acquisisce la cittadinanza italiana. Nell’atto di nascita sarà indicata solo la cittadinanza dei genitori. La cittadinanza del minore verrà attribuita dall’autorità straniera competente, e spetterà ai genitori attivarsi presso le proprie autorità per il relativo riconoscimento.
In anagrafe, il bambino sarà registrato con cittadinanza “da definire” fino alla presentazione della documentazione che attesti la cittadinanza straniera.
Copertura geografica
Comune di Vimodrone
Come fare
Dove ci si deve rivolgere
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento);
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).
Cosa serve
Documentazione necessaria
- documento d'identità del/i dichiarante/i
- attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto
- procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore
Cosa si ottiene
La formazione dell'atto di nascita del minore
Tempi e scadenze
La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).
Denuncia di nascita alla Direzione sanitaria
Periodo di tempo entro cui deve essere presentata la denuncia di nascita nella Direzione Sanitaria dell'Ospedale in cui è avvenuto l'evento.
Denuncia di nascita al Comune
Periodo di tempo entro cui deve essere presentata la denuncia di nascita al Comune.
Casi particolari
Riconoscimento del figlio prima del parto
Si tratta della possibilità che hanno i genitori non coniugati, di riconoscere il figlio concepito prima della nascita.
Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.
L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.
Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Invero, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.
Per contro, nel caso di coppie non coniugate, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.
Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.
Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiarazione di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell'atto se non a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Cognome e nome del nascituro
Al nascituro, la momento della dichiarazione, non può essere attribuito né il cognome né il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori.
Come fare
È necessario recarsi di persona davanti al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto di riconoscimento, in alternativa è possibile delegare un terzo tramite una procura con atto pubblico.
Cosa serve
Oltre ai documenti di identità personale dei dichiaranti, deve essere presentato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza e, qualora il riconoscimento del padre avvenga prima di quello della madre, serve il consenso scritto di quest'ultima.
Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del nascituro.
Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).
Il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.
Accedi al servizio
Ufficio di Stato Civile
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